Come aprire un e-commerce in Italia nel 2026: guida completa agli adempimenti burocratici, fiscali e legali

di Giuseppe Marras | Apr 19, 2026 | Marketing

Pubblicato: 19 aprile 2026 — Aggiornato: 27 luglio 2026


Cosa è cambiato in questo aggiornamento

Tra maggio e luglio 2026 sono entrati in vigore quattro obblighi nuovi che toccano direttamente il codice e i flussi di un negozio online, e uno che cambia i costi di chi importa. In ordine di data:

  • 24 giugno 2026 — verifica della maggiore età obbligatoria per la vendita online di coltelli e strumenti da punta o da taglio (art. 4-quater legge 110/1975, introdotto dal D.L. 23/2026).
  • 19 giugno 2026 — pulsante di recesso digitale obbligatorio su tutti i contratti a distanza conclusi online (art. 54-bis Codice del consumo, D.Lgs. 209/2025).
  • 1° luglio 2026 — dazio doganale forfettario di 3 euro per articolo sulle piccole spedizioni extra-UE (regolamento UE 2026/382).
  • 2 agosto 2026 — obblighi di trasparenza sull’intelligenza artificiale (art. 50 AI Act).

A questi si aggiungono due adempimenti già in vigore che molte guide continuano a non citare e che sono i più sottovalutati in assoluto: l’accessibilità dei siti e-commerce (dal 28 giugno 2025) e il regolamento GPSR sulla sicurezza dei prodotti (dal 13 dicembre 2024), che cambia il contenuto obbligatorio di ogni singola scheda prodotto.


E-commerce diretto o indiretto: la prima scelta è fiscale

Prima ancora di scegliere la piattaforma conviene capire in quale delle due famiglie ricade l’attività, perché da lì discendono IVA, documenti e obblighi di certificazione dei corrispettivi.

L’e-commerce diretto riguarda i beni immateriali: software, e-book, corsi online, licenze, contenuti digitali. Sono prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici; l’IVA segue il luogo del committente e la fattura è sempre obbligatoria, anche verso privati.

L’e-commerce indiretto riguarda i beni fisici: l’ordine si conclude online, la consegna avviene con un vettore. Vale il cosiddetto triplo esonero per le vendite a consumatori: nessun obbligo di emettere fattura se il cliente non la chiede al momento dell’operazione (art. 22 DPR 633/1972), nessun obbligo di registratore telematico e nessun documento commerciale (art. 2 DPR 696/1996, richiamato dalla disciplina sulla memorizzazione elettronica dei corrispettivi). Restano invece obbligatori l’annotazione nel registro dei corrispettivi e la conservazione della documentazione di trasporto.

Chi vende entrambe le cose — tipico di chi affianca un corso online a un prodotto fisico — deve tenere flussi documentali distinti: ogni operazione segue il proprio regime, senza semplificazioni.


Codici ATECO 2025: la classificazione segue il prodotto, non il canale

Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025, operativa negli adempimenti dal 1° aprile 2025. Il cambiamento concettuale è rilevante per chi vende online: il codice non descrive più il canale di vendita ma la tipologia di merce trattata. Un e-commerce può quindi ricadere in decine di codici diversi a seconda di cosa mette a catalogo.

La riclassificazione dei codici preesistenti è avvenuta in automatico. Chi si accorge che il codice attribuito non descrive correttamente l’attività può chiedere la rettifica tramite il portale dedicato del Registro Imprese. Vale la pena controllarlo: il codice ATECO determina l’inquadramento previdenziale, l’applicabilità di alcuni regimi agevolati e i coefficienti di redditività nel forfettario.


Apertura della partita IVA: la procedura ComUnica

Per il commercio al dettaglio — quindi per la quasi totalità degli e-commerce di beni fisici — la partita IVA non si apre con un modulo isolato ma con la Comunicazione Unica d’Impresa (ComUnica), una pratica telematica che in un solo invio produce cinque effetti: apertura della partita IVA, iscrizione al Registro Imprese, apertura della posizione INAIL, iscrizione alla Gestione Commercianti INPS e presentazione della SCIA al SUAP competente.

Il termine è di 30 giorni dall’inizio dell’attività. Servono identità digitale (SPID, CIE o CNS), firma digitale, una casella PEC attiva e il versamento dei diritti tramite F24.

Chi svolge invece una prestazione di servizi digitali senza carattere commerciale — un consulente che vende consulenze online, non prodotti — non si iscrive al Registro Imprese e apre la partita IVA con il solo modello AA9/12 presso l’Agenzia delle Entrate.


Regime fiscale: forfettario, semplificato, ordinario

Forfettario. La soglia resta a 85.000 euro di ricavi o compensi. L’imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni per le nuove attività che non abbiano esercitato attività d’impresa o professionale nei tre anni precedenti. Il reddito imponibile non si calcola sui costi reali ma applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del 40% previsto per il commercio al dettaglio. Non si applica l’IVA sulle vendite e non si fanno liquidazioni periodiche. Il limite di reddito da lavoro dipendente o pensione percepito nell’anno precedente resta a 35.000 euro anche per il 2026. Superati i 100.000 euro di ricavi il regime cessa immediatamente, con IVA dovuta dall’operazione che ha causato lo sforamento.

Semplificato. Fino a 800.000 euro di ricavi per la cessione di beni. Registri IVA integrati, reddito determinato per cassa, liquidazioni IVA periodiche.

Ordinario. Obbligatorio oltre le soglie del semplificato e per le società di capitali; richiede contabilità completa e bilancio civilistico.

Il forfettario non è automaticamente la scelta migliore. Poiché i costi non sono deducibili, il vantaggio si assottiglia rapidamente quando i costi reali superano il 40% dei ricavi — situazione tutt’altro che rara in un e-commerce che acquista merce, paga commissioni di gateway, logistica e advertising.


Registro Imprese, SCIA e costi camerali

L’iscrizione iniziale al Registro Imprese costa indicativamente 35-36 euro per una ditta individuale e 149-155 euro per una società, tra diritti di segreteria e bollo. Il diritto annuale camerale va da 44 a 100 euro per la ditta individuale e da 120 euro in su per le società; molte camere di commercio applicano una maggiorazione deliberata localmente, quindi l’importo esatto va verificato sul sito della propria camera.

La SCIA è dovuta per la vendita online di beni al dettaglio: la vendita per corrispondenza o tramite altri sistemi di comunicazione è disciplinata dall’art. 18 del D.Lgs. 114/1998. Si presenta al SUAP contestualmente alla ComUnica. È generalmente gratuita, ma alcuni Comuni applicano diritti di istruttoria di 20-50 euro.


INPS: il costo fisso più rilevante

È la voce che sorprende chi apre per la prima volta, perché si paga anche a fatturato zero.

Gestione Commercianti 2026 (circolare INPS n. 14/2026): aliquota contributiva del 24,48%, reddito minimale di 18.808 euro, contributo minimo annuo di 4.611,64 euro (4.604,20 euro IVS e finanziamento indennizzo, più 7,44 euro di maternità), versato in quattro rate. Il massimale di reddito è di 122.295 euro per chi è privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Sul reddito eccedente il minimale si applica l’aliquota a percentuale.

Chi aderisce al forfettario può chiedere la riduzione contributiva del 35% prevista dall’art. 1, comma 77, della legge 190/2014, che porta il minimo intorno ai 2.998 euro annui. La domanda va presentata entro il 28 febbraio dell’anno per cui si chiede il beneficio, o alla comunicazione di inizio attività per i nuovi iscritti.

Esiste anche una riduzione del 50% per 36 mesi per i nuovi iscritti, introdotta dall’art. 1, comma 186, della legge 207/2024. Attenzione però: la norma è scritta per chi si è iscritto nel corso del 2025 e non è cumulabile con la riduzione forfettaria del 35%. Prima di metterla a budget per un’apertura nel 2026 va verificata l’eventuale proroga con il proprio consulente: al momento non risulta una conferma ufficiale INPS per le nuove iscrizioni 2026.

Gestione Separata, per i professionisti autonomi senza cassa: aliquota intorno al 26%, senza contributo minimo fisso. Si versa solo in proporzione al reddito effettivamente prodotto — differenza sostanziale rispetto ai commercianti, e uno dei motivi per cui l’inquadramento va deciso con attenzione.


Pulsante di recesso digitale: obbligatorio dal 19 giugno 2026

È la novità più impattante sul codice del sito, ed è quella che più spesso viene raccontata male.

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 (GU n. 5 dell’8 gennaio 2026), che recepisce la direttiva (UE) 2023/2673, ha inserito nel Codice del consumo il nuovo art. 54-bis, «Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online». Il comma 1 non lascia margini interpretativi: «Per i contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online, il professionista consente al consumatore di recedere dal contratto anche utilizzando una funzione di recesso».

Non riguarda solo i servizi finanziari — quelli sono disciplinati da una sezione diversa dello stesso decreto. Riguarda ogni e-commerce B2C in cui esista un diritto di recesso.

Cosa serve, in concreto:

Una funzione etichettata in modo facilmente leggibile con le parole «recedere dal contratto qui» o una formulazione equivalente altrettanto inequivocabile. La legge indica le parole esatte: non è il momento di essere creativi con la microcopy.

La funzione deve essere disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo di recesso, figurare in modo ben visibile sull’interfaccia ed essere facilmente accessibile. Nascosta in fondo alle FAQ non basta.

Il modulo deve consentire al consumatore di fornire o confermare facilmente il proprio nome, le informazioni che identificano il contratto da cui intende recedere e il recapito elettronico al quale ricevere la conferma.

Dopo la compilazione serve un secondo passaggio: una funzione di conferma etichettata «conferma recesso» o formulazione altrettanto inequivocabile.

Attivata la conferma, il professionista deve inviare senza indebito ritardo un avviso di ricevimento su supporto durevole — tipicamente una email — comprensivo del contenuto della dichiarazione e della data e ora della trasmissione. Il timestamp non è un dettaglio: è l’elemento che prova la tempestività del recesso.

L’obbligo si applica ai contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026 (art. 4 del decreto), non retroattivamente sugli ordini precedenti.

Va aggiornata anche l’informativa precontrattuale: il decreto ha riscritto l’art. 49, comma 1, lettera h), del Codice del consumo, che ora richiede di indicare anche «l’esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all’articolo 54-bis». Ed è proprio qui che si annida il rischio economico: se manca l’informazione, scatta l’art. 53, e il periodo di recesso non è più di 14 giorni ma termina dodici mesi dopo la fine del periodo iniziale. Su un catalogo con marginalità sottile, un anno di resi aperti è un problema serio.

Una precisazione che quasi tutte le guide sbagliano: il termine lungo scatta per l’omessa informativa, non per la semplice assenza tecnica del pulsante. Se l’informazione c’è ma la funzione no, si tratta di una violazione autonoma dell’art. 54-bis, con tutela amministrativa AGCM ex artt. 66 e 27. Nella pratica i due profili quasi sempre coincidono, ma la distinzione conta quando si valuta il rischio.


Checkout: il pulsante di pagamento e il riepilogo d’ordine

Non è una novità 2026 — è in vigore dal 2014 con il recepimento della direttiva 2011/83/UE — ma resta la violazione più frequente nei siti italiani, e vale la pena ricordarla accanto al nuovo pulsante di recesso.

L’art. 51, comma 2, del Codice del consumo impone che il pulsante che conclude l’ordine rechi «in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile». Formule come “Conferma”, “Procedi” o “Completa” non soddisfano il requisito.

La sanzione è civilistica e severa: «Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine».

Il pulsante deve inoltre essere collocato subito dopo un riepilogo che riporti le caratteristiche essenziali del bene o servizio, il prezzo totale, la durata del contratto e, se ricorrente, la durata minima degli obblighi del consumatore.

L’art. 51, comma 3, aggiunge che i siti di commercio elettronico devono indicare in modo chiaro e leggibile, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.


Dark pattern: cosa è davvero vietato e a chi

Circolano molte affermazioni imprecise sul punto, spesso attribuendo al D.Lgs. 209/2025 un divieto generale di dark pattern nel checkout. Non è così: l’elenco puntuale di pratiche vietate (attribuire maggiore rilevanza a talune scelte, chiedere ripetutamente una scelta già effettuata con pop-up invasivi, rendere il recesso più difficile della sottoscrizione) sta nell’art. 59-undecies, che riguarda le interfacce online usate per la conclusione di contratti di servizi finanziari a distanza.

Per un e-commerce ordinario i dark pattern restano comunque vietati, ma su basi diverse:

  • artt. 20-27 del Codice del consumo sulle pratiche commerciali scorrette, con sanzioni AGCM da 5.000 a 10.000.000 di euro (art. 27, comma 9) e fino al 4% del fatturato per le infrazioni diffuse a dimensione unionale;
  • art. 25 del Digital Services Act (regolamento UE 2022/2065) per le piattaforme online;
  • art. 65 del Codice del consumo per i pagamenti supplementari: le opzioni a pagamento preselezionate sono vietate e danno diritto al rimborso.

Il Digital Fairness Act, spesso citato come se fosse già vigente, al 27 luglio 2026 non è ancora stato proposto: la consultazione pubblica si è chiusa a ottobre 2025 e la presentazione è attesa nel quarto trimestre 2026.


GDPR e privacy: gli adempimenti minimi

Informativa privacy conforme all’art. 13 GDPR: identità e contatti del titolare, finalità e basi giuridiche, destinatari, eventuali trasferimenti extra-UE con le relative garanzie, tempi di conservazione, diritti dell’interessato e diritto di reclamo al Garante.

Registro dei trattamenti (art. 30 GDPR): l’esenzione per le imprese sotto i 250 dipendenti non si applica quando il trattamento non è occasionale — e un e-commerce con newsletter, profilazione o marketing automation tratta dati in modo tutt’altro che occasionale. In pratica va tenuto.

Cookie banner conforme alle Linee guida del Garante del 2021: pulsante “Rifiuta tutti” con pari evidenza rispetto ad “Accetta tutti”, divieto di cookie wall, scrolling non equiparabile a consenso, possibilità di revoca in ogni momento, riproposizione del banner non prima di sei mesi salvo cambiamenti.

DPO: obbligatorio quando il trattamento comporta monitoraggio regolare e sistematico su larga scala, o riguarda categorie particolari di dati su larga scala. La maggior parte degli e-commerce di piccole dimensioni non rientra, ma la valutazione va documentata.

Novità 2026 per le microimprese: l’art. 12 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 (convertito con legge 20 aprile 2026, n. 50) ha inserito nel Codice privacy l’art. 2-quaterdecies.1, che prevede una procedura semplificata di notifica delle violazioni di dati personali per le imprese con meno di cinque dipendenti, con strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata.

Attenzione a non fraintenderla: il comma 2 rinvia interamente a un provvedimento del Garante che alla data di questo aggiornamento non risulta ancora adottato. Finché non esce, non c’è nessuna procedura semplificata utilizzabile e resta pienamente in vigore l’obbligo di notifica entro 72 ore previsto dall’art. 33 GDPR.


Accessibilità: l’obbligo che quasi nessuno cita

Dal 28 giugno 2025 i siti e-commerce che vendono a consumatori devono essere accessibili. La base è la direttiva (UE) 2019/882, il European Accessibility Act, recepita in Italia con il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82, che include espressamente il commercio elettronico tra i servizi coperti: sito, app, processo di acquisto, pagamento, identificazione e autenticazione.

Sono esentate le microimprese che forniscono servizi, cioè quelle con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro. L’esenzione riguarda i servizi: chi tratta prodotti rientranti nell’ambito della direttiva non ne beneficia.

Il riferimento tecnico è la norma armonizzata EN 301 549, che in pratica rimanda alle WCAG di livello AA: contrasto cromatico adeguato, navigazione completa da tastiera, testi alternativi sulle immagini, struttura semantica corretta delle pagine, form etichettati, messaggi di errore comprensibili. Serve inoltre una dichiarazione di accessibilità pubblicata sul sito.

Una raccomandazione controcorrente ma necessaria: i widget e gli overlay di accessibilità non producono conformità. Sono strumenti che sovrappongono una barra di comandi al sito senza correggere il markup sottostante; sono oggetto di contestazioni ricorrenti e non sostituiscono l’intervento sul codice. Chi li vende come soluzione di compliance sta vendendo un falso senso di sicurezza.

Le sanzioni dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2022 vanno da 5.000 a 40.000 euro per la violazione dei requisiti e da 2.500 a 30.000 euro per la mancata ottemperanza alle richieste dell’autorità di vigilanza. Vigila AgID per i servizi, il MIMIT per i prodotti. Il regime della legge Stanca con la sanzione fino al 5% del fatturato è una cosa diversa e riguarda i soggetti privati con fatturato medio nell’ultimo triennio superiore a 500 milioni di euro: non è la norma applicabile a un e-commerce medio.


GPSR: cosa deve contenere ogni scheda prodotto

Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti si applica dal 13 dicembre 2024. Non è un adempimento futuro da pianificare: chi non lo ha implementato è già in ritardo.

Per un e-commerce l’effetto pratico è sulle schede prodotto. Ogni offerta online deve indicare il nome e i recapiti (indirizzo postale ed elettronico) del fabbricante, e se il fabbricante non è stabilito nell’Unione anche quelli dell’operatore economico responsabile stabilito nell’UE. Servono inoltre gli elementi che identificano il prodotto — tipo, lotto o numero di serie — e un’immagine che lo rappresenti, oltre a eventuali avvertenze e informazioni di sicurezza in italiano.

Nessun prodotto può essere offerto ai consumatori dell’Unione se non esiste un operatore economico responsabile stabilito nell’UE: è il punto che ha effetti maggiori sul dropshipping da paesi terzi e sui marchi extra-UE senza rappresentante europeo.

Il regolamento impone anche procedure di richiamo strutturate, con avviso diretto ai consumatori interessati quando si dispone dei loro contatti, e la notifica degli incidenti tramite il portale Safety Business Gateway. Per i marketplace si aggiungono obblighi di registrazione e di punto di contatto unico.


Codice del consumo e Direttiva Omnibus

Garanzia legale di conformità (D.Lgs. 170/2021, artt. 128 e seguenti e 135-bis e seguenti del Codice del consumo): durata di due anni dalla consegna, inversione dell’onere della prova estesa a dodici mesi — non più sei — e abolizione del termine breve di denuncia di due mesi. Per i beni con elementi digitali si aggiunge l’obbligo di fornire gli aggiornamenti, compresi quelli di sicurezza, per il periodo che il consumatore può ragionevolmente attendersi.

Direttiva Omnibus, recepita con il D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26:

Annunci di riduzione di prezzo — l’art. 17-bis del Codice del consumo impone di indicare il prezzo precedente, definito come «il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione». La regola si applica alle campagne promozionali dal 1° luglio 2023. Sono esclusi i prodotti agricoli e alimentari deperibili; per i prodotti sul mercato da meno di trenta giorni va indicato il periodo di riferimento; nelle riduzioni progressive il prezzo precedente resta quello anteriore alla prima riduzione. La Corte di giustizia (causa C-330/23, settembre 2024) ha chiarito che anche la percentuale di sconto pubblicizzata va calcolata su quel prezzo più basso.

Recensioni — l’art. 22, comma 5-bis, del Codice del consumo obbliga chi dà accesso a recensioni dei consumatori a indicare se e in che modo garantisce che provengano da chi ha effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto. Dichiarare che le recensioni sono verificate senza adottare misure ragionevoli e proporzionate, pubblicare o commissionare recensioni false, alterare recensioni per promuovere prodotti sono pratiche in ogni caso ingannevoli.

Ranking — l’art. 22, comma 4-bis, impone di rendere disponibili in una sezione specifica, facilmente accessibile dalla pagina dei risultati, i parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti e la loro importanza relativa.

Marketplace — l’art. 49-bis obbliga il fornitore del mercato online a indicare, prima della conclusione del contratto, se il terzo che offre il prodotto è o non è un professionista sulla base della sua dichiarazione, e — se non lo è — che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell’Unione.

Prezzo personalizzato — va comunicato al consumatore quando il prezzo è personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato.


D.Lgs. 70/2003: cosa deve esserci sul sito

Informazioni facilmente accessibili in modo diretto e permanente:

Denominazione o ragione sociale, indirizzo della sede legale, recapiti compreso l’indirizzo email e il numero di telefono, partita IVA, codice fiscale, numero di iscrizione al REA e, se l’attività è soggetta ad autorizzazione, gli estremi dell’autorizzazione e dell’autorità di vigilanza.

Prezzo indicato in modo chiaro e non equivoco, con evidenza separata di IVA e costi di spedizione.

Termini e condizioni di vendita, con le informazioni precontrattuali dell’art. 49 del Codice del consumo: caratteristiche essenziali, prezzo totale, modalità e tempi di consegna, condizioni e termini del recesso, modulo tipo di recesso (allegato I parte B) e — dal 19 giugno 2026 — esistenza e collocazione della funzione di recesso ex art. 54-bis.

Privacy policy conforme all’art. 13 GDPR e cookie policy conforme alle linee guida del Garante.

Informazioni GPSR sulle schede prodotto e dichiarazione di accessibilità.

Dal 2 agosto 2026, informativa sull’uso di sistemi di intelligenza artificiale ai sensi dell’art. 50 dell’AI Act.

Il link alla piattaforma ODR non è più obbligatorio: la piattaforma europea di risoluzione delle controversie online è stata dismessa il 20 luglio 2025. Rimuoverlo è opportuno, perché un link rotto in pagina legale non trasmette esattamente affidabilità.


Intelligenza artificiale: cosa scatta il 2 agosto 2026

Il regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) diventa applicabile in via generale il 2 agosto 2026, e con esso l’art. 50 sugli obblighi di trasparenza, che è la parte che tocca direttamente un e-commerce.

I sistemi che interagiscono direttamente con le persone — chatbot di assistenza, assistenti di vendita, voicebot — devono essere progettati in modo che l’utente sia informato di stare interagendo con un sistema di IA, a meno che non sia palese per una persona ragionevolmente avveduta. L’informazione va data al più tardi al momento della prima interazione.

Chi genera contenuti sintetici — descrizioni prodotto, immagini, audio, video prodotti con IA generativa — rientra negli obblighi di marcatura in formato leggibile meccanicamente e rilevabile come artificialmente generato o manipolato.

Il calendario è stato modificato: il regolamento (UE) 2026/1744, l’Omnibus digitale sull’IA dell’8 luglio 2026, ha rinviato le scadenze relative ai sistemi ad alto rischio e introdotto alcune semplificazioni. La data del 2 agosto 2026 per gli obblighi di trasparenza resta però confermata.

Va coordinato tutto con il GDPR e con il Codice del consumo quando gli algoritmi incidono su pricing personalizzato, raccomandazioni di prodotto o chatbot che influenzano la decisione d’acquisto.


Verifica dell’età per coltelli e strumenti da taglio: dal 24 giugno 2026

Chi vende online coltelli, lame o strumenti da punta o da taglio atti a offendere ha un obbligo nuovo e specifico.

Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con legge 24 aprile 2026, n. 54, ha introdotto nella legge 110/1975 l’art. 4-quater, «Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere». Il comma 3 impone ai gestori di siti web e ai fornitori di piattaforme di vendita elettronica di adottare «efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell’acquisto». Non basta una casella da spuntare a fine checkout.

La vigilanza è affidata all’AGCOM, che in caso di inadempimento contesta la violazione e diffida a conformarsi entro trenta giorni; in caso di inottemperanza può adottare ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino di condizioni di vendita conformi.

Le sanzioni per la violazione del divieto di vendita vanno da 500 a 3.000 euro, salgono da 1.000 a 6.000 euro in caso di reiterazione con chiusura dell’esercizio da 15 a 45 giorni, e arrivano da 2.000 a 12.000 euro con revoca della licenza per l’ulteriore violazione.

Sulla data circola un errore diffuso: l’obbligo non decorre dal 25 febbraio 2026, data di entrata in vigore del decreto. L’art. 1, comma 3, nella versione coordinata con la legge di conversione, dispone che i commi 3 e 4 dell’art. 4-quater si applicano decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, in vigore dal 25 aprile 2026. Gli obblighi online sono quindi operativi dal 24 giugno 2026.


Fatturazione elettronica

Tutti i titolari di partita IVA, forfettari inclusi, dal 1° gennaio 2024 emettono fattura elettronica in formato XML tramite il Sistema di Interscambio.

I forfettari indicano il codice regime RF19 e la natura IVA N2.2 (operazione non soggetta), con imposta di bollo da 2 euro assolta in modo virtuale per gli importi superiori a 77,47 euro.

Per l’e-commerce indiretto B2C resta valido il triplo esonero descritto sopra: non c’è obbligo di emettere fattura se il cliente non la richiede al momento dell’operazione, non serve il registratore telematico, non va emesso documento commerciale. I corrispettivi vanno comunque annotati e conservati.


OSS, IOSS e il nuovo dazio sulle piccole spedizioni

OSS (One Stop Shop). Per le vendite a distanza intracomunitarie a consumatori esiste una soglia unica europea di 10.000 euro annui, che considera cumulativamente tutte le vendite verso altri Stati membri. Sotto la soglia si può continuare ad applicare l’IVA italiana; sopra, si applica l’IVA del Paese di destinazione. L’adesione al regime OSS consente di assolverla con un’unica dichiarazione trimestrale tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, evitando l’identificazione IVA in ogni Stato. Le scadenze sono il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio.

IOSS (Import One Stop Shop). Per i beni importati da paesi terzi con valore intrinseco fino a 150 euro venduti a consumatori: l’IVA del Paese di destinazione si applica al momento della vendita e la spedizione viaggia esente in dogana. L’esenzione IVA per le importazioni di modico valore fino a 22 euro è abolita dal 1° luglio 2021.

Novità dal 1° luglio 2026. Il regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio dell’11 febbraio 2026 ha soppresso la franchigia doganale per le spedizioni fino a 150 euro e ha introdotto una misura transitoria. Il testo dell’art. 2 va letto per intero, perché la sintesi che circola è imprecisa: «A decorrere dal 1° luglio 2026 fino al 1° luglio 2028, su una spedizione il cui valore intrinseco non superi un totale di 150 EUR si applica un dazio doganale di 3 EUR per articolo», ma soltanto se l’importazione è esente da IVA ai sensi dell’art. 143, paragrafo 1, lettera c-bis), della direttiva 2006/112/CE — cioè in regime IOSS — oppure le merci sono contenute in spedizioni postali.

Tre precisazioni che cambiano il calcolo: non è una tassa ma un dazio doganale, che si somma all’IVA all’importazione già dovuta; è temporaneo, per due anni, in attesa della riforma doganale complessiva; e non colpisce indiscriminatamente ogni articolo importato, ma solo le due fattispecie indicate.

Chi fa dropshipping da paesi terzi o vende prodotti importati sotto i 150 euro deve rifare i conti sul margine e aggiornare la comunicazione dei costi aggiuntivi al cliente, che va data prima della conclusione dell’ordine.


Prodotti regolamentati: sei filiere con adempimenti specifici

Alimenti. Regolamento (UE) 1169/2011: denominazione, ingredienti, allergeni evidenziati, dichiarazione nutrizionale, termine minimo di conservazione e nome dell’operatore vanno resi disponibili prima della conclusione dell’acquisto, non solo sull’etichetta fisica. Serve la notifica sanitaria all’ASL tramite SCIA.

Cosmetici. Regolamento (CE) 1223/2009: notifica al portale europeo CPNP prima dell’immissione sul mercato, gratuita; designazione della persona responsabile stabilita nell’UE; conservazione del PIF (Product Information File) per dieci anni.

Integratori alimentari. Notifica dell’etichetta al Ministero della Salute; gli stabilimenti di produzione o confezionamento devono essere autorizzati.

Farmaci online. Solo SOP e OTC, cioè medicinali senza obbligo di prescrizione, e solo da farmacie o parafarmacie autorizzate dalla Regione. Obbligatorio esporre il logo europeo identificativo con link all’elenco ministeriale dei soggetti autorizzati.

Prodotti elettronici. Marcatura CE, conformità RoHS (direttiva 2011/65/UE) e RED (direttiva 2014/53/UE). Sul caricabatterie universale la base normativa corretta è la direttiva (UE) 2022/2380, che ha modificato la direttiva RED: obbligo di porta USB-C dal 28 dicembre 2024 per smartphone, tablet, cuffie, fotocamere e altri dispositivi, e dal 28 aprile 2026 anche per i computer portatili. Va inoltre indicato se il caricabatterie è incluso nella confezione, con la relativa pittogramma.

Alcolici. Licenza fiscale presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; la SCIA vale come denuncia di attività; diritto annuale indicativamente tra 33 e 258 euro a seconda della tipologia.

A queste si aggiungono, per chi vende giocattoli, dispositivi di protezione individuale o macchine, i rispettivi regolamenti settoriali — sempre in aggiunta al GPSR, non in alternativa.


RAEE: iscrizione obbligatoria per chi vende elettronica

Chi immette apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mercato italiano è considerato “produttore” ai sensi del D.Lgs. 49/2014, e questo include chi importa da altri Stati o vende con il proprio marchio. L’iscrizione al Registro AEE va fatta prima della prima immissione sul mercato, tramite il portale dedicato delle Camere di commercio.

I costi indicativi sono di circa 30 euro di diritti di segreteria, 16 euro di imposta di bollo e 168 euro di tassa di concessione governativa, oltre ai contributi al sistema collettivo di raccolta scelto. Il numero di iscrizione va riportato in fattura e nei documenti commerciali.

Le sanzioni per omessa iscrizione sono rilevanti — nell’ordine delle decine di migliaia di euro — e si sommano a quelle per la mancata adesione a un sistema di raccolta. Gli importi esatti vanno verificati sul testo vigente del D.Lgs. 49/2014, che ha subito modifiche successive.

Chi vende elettronica deve considerare anche gli obblighi di ritiro uno contro uno e, per le superfici di vendita rilevanti, uno contro zero, applicabili anche alla vendita a distanza.


Imballaggi ed EPR

Chi immette imballaggi sul mercato italiano ha obblighi di adesione al sistema CONAI o a un sistema autonomo riconosciuto, con dichiarazioni periodiche e versamento del contributo ambientale.

Dal 2023 è in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi: codice identificativo del materiale secondo la decisione 97/129/CE e, per gli imballaggi destinati al consumatore, indicazione della famiglia di materiale e delle istruzioni per il conferimento.

Il quadro europeo si sta muovendo con il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), che introdurrà progressivamente requisiti di minimizzazione del vuoto negli imballaggi da e-commerce, restrizioni sui materiali e obblighi di riciclabilità. Le date di applicazione sono scaglionate su più anni: vale la pena monitorarle ora, perché incidono sulle scelte di packaging che si fanno all’avvio.


Marketplace e Digital Services Act

Chi non vende in proprio ma gestisce un mercato online che mette in contatto venditori terzi e consumatori entra nell’ambito del regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act), pienamente applicabile dal 17 febbraio 2024.

Gli obblighi principali per un marketplace: tracciabilità degli operatori commerciali (art. 30), con raccolta e verifica ragionevole dei dati identificativi del venditore prima di consentirgli di operare; punto di contatto per autorità e utenti; meccanismi di notice and action per i contenuti illegali; trasparenza sui sistemi di raccomandazione e sulla pubblicità; divieto di interfacce ingannevoli (art. 25).

Si sommano gli obblighi GPSR sui marketplace e quelli dell’art. 49-bis del Codice del consumo sulla qualificazione del venditore terzo. In Italia il Coordinatore dei servizi digitali è l’AGCOM.


PSD2 e pagamenti

L’autenticazione forte del cliente (SCA) è obbligatoria per i pagamenti elettronici da remoto ai sensi del regolamento delegato (UE) 2018/389. In pratica significa 3D Secure v2 sul gateway, con le esenzioni previste per importi contenuti e operazioni a basso rischio gestite dal prestatore di servizi di pagamento.

Il surcharge — l’addebito di commissioni al cliente per l’uso di carte consumer — è vietato.

Il regolamento (UE) 2024/886 sui bonifici istantanei ha reso obbligatoria per i prestatori di servizi di pagamento dell’area euro l’offerta di bonifici istantanei in euro, con ricezione e invio operativi rispettivamente da gennaio e ottobre 2025, alle stesse condizioni economiche dei bonifici ordinari. Per un e-commerce l’effetto è indiretto ma concreto: apre alla possibilità di incassi immediati a costi inferiori rispetto ai circuiti carte, ed è una delle leve su cui si può lavorare per ridurre i costi di transazione.


Costi reali del primo anno

Gli importi che seguono sono indicativi e variano molto in base alle scelte tecniche e al livello di consulenza. Servono per costruire un budget realistico, non come preventivo.

Spese una tantum

Apertura partita IVA: 0 euro. Iscrizione al Registro Imprese: 35-155 euro. SCIA: 0-50 euro. PEC e firma digitale: 30-80 euro. Consulenza iniziale per l’apertura: 150-400 euro. Costituzione di SRL davanti al notaio, se si sceglie quella forma: 1.500-3.000 euro.

Piattaforma: 500-1.500 euro per un impianto base su SaaS, 2.000-8.000 euro per un progetto professionale, 15.000-80.000 euro per uno sviluppo custom.

Documentazione legale (condizioni di vendita, privacy, cookie policy, dichiarazione di accessibilità): 500-3.000 euro.

Da aggiungere nel 2026, e spesso dimenticati nei preventivi: adeguamento all’accessibilità del sito esistente, che a seconda dello stato di partenza può valere da poche centinaia a diverse migliaia di euro; implementazione della funzione di recesso ex art. 54-bis con il relativo flusso di conferma e l’invio dell’avviso di ricevimento; aggiornamento delle schede prodotto con i dati GPSR; e, per chi vende lame, un sistema di age verification integrato nel checkout.

Costi annui ricorrenti

Diritto camerale: 44-100 euro per la ditta individuale, 120 euro e oltre per le società. Contributi INPS: circa 4.612 euro per la Gestione Commercianti a regime, circa 2.998 euro con la riduzione forfettaria del 35%. Commercialista: 400-800 euro con il forfettario, 800-2.500 euro in semplificata, 2.000 euro e oltre in ordinaria o per una SRL. Hosting e piattaforma: 150-500 euro in self-hosted, 400-1.200 euro per un piano SaaS base, 1.200-3.000 euro per i piani professionali. Manutenzione privacy e legale: 300-1.500 euro. Marketing, gateway di pagamento e logistica: variabili, ma sono quasi sempre la voce dominante.

In sintesi: il minimo realistico per il primo anno di una ditta individuale in forfettario con piattaforma SaaS e consulenza essenziale è intorno ai 5.000-6.000 euro. Con consulenze strutturate, documentazione legale professionale e adeguamenti di accessibilità si sale a 10.000-15.000 euro.


Domande frequenti

Serve la partita IVA anche per pochi ordini? Sì, se l’attività è abituale. Le vendite realmente occasionali possono restare fuori, ma un catalogo online permanentemente aperto configura abitualità: il criterio è la natura dell’attività, non il fatturato.

Il forfettario conviene sempre? No. Poiché i costi non sono deducibili e il reddito si calcola forfettariamente al 40% dei ricavi, quando i costi reali superano quella soglia il regime semplificato può risultare più conveniente. Il conto va fatto sui numeri previsti, non per abitudine.

La SCIA serve anche per un e-commerce piccolo? Sì. Dipende dalla natura dell’attività commerciale, non dal volume.

OSS e IOSS servono se vendo solo in Italia? No. Servono quando si supera la soglia di 10.000 euro di vendite a distanza verso altri Stati membri, oppure quando si importano beni da paesi terzi per rivenderli a consumatori.

Posso usare la residenza come sede legale? Sì, verificando il regolamento condominiale e, per alcune attività, i requisiti urbanistici e sanitari dei locali.

Il link alla piattaforma ODR è ancora obbligatorio? No, la piattaforma è stata dismessa il 20 luglio 2025. Va rimosso dalle pagine legali.

Il pulsante di recesso vale anche per il mio e-commerce, che non vende servizi finanziari? Sì. L’art. 54-bis si applica a tutti i contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online in cui esiste un diritto di recesso.

Devo dichiarare che il mio chatbot è un’IA? Sì, dal 2 agosto 2026, ai sensi dell’art. 50 dell’AI Act, salvo che sia palese per una persona ragionevolmente avveduta.

Sono una microimpresa: sono esentato dall’accessibilità? Se fornisci servizi e hai meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, sì per quanto riguarda i servizi. L’esenzione non copre i prodotti.

Un widget di accessibilità mi mette a norma? No. Gli overlay non producono conformità allo standard EN 301 549: la conformità si ottiene intervenendo sul markup, sul contrasto, sulla navigazione da tastiera e sulla struttura semantica.


Conclusione

Il quadro normativo del 2026 è più fitto di quello di due anni fa, ma resta gestibile se lo si affronta per priorità anziché tutto insieme. Le tre cose da verificare per prime, oggi, sono la funzione di recesso ex art. 54-bis, le informazioni GPSR sulle schede prodotto e lo stato di accessibilità del sito: sono le uniche tre che richiedono interventi sul codice e che non si risolvono aggiornando un documento.

Tutte le fonti citate sono consultabili gratuitamente su Normattiva, sulla Gazzetta Ufficiale, su EUR-Lex e sui siti dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e del Garante Privacy. Dove questa guida riporta importi contributivi o camerali, sono dati indicativi aggiornati alla data dell’ultimo aggiornamento: prima di metterli a budget conviene verificarli con il proprio consulente, perché cambiano ogni anno.

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